In Italia lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è regolato dalla legge 12.6.1990 n. 146, modificata dalla legge 11.4.2000 n. 83.
Diversi sono gli obblighi fondamentali previsti dalla legge:
· l'astensione dal lavoro deve essere comunicata con un preavviso per iscritto di almeno dieci giorni che, nei fatti, se si contano i cinque giorni previsti per il tentativo di conciliazione, diventano quindici. L'obiettivo è evidente, imporre un raffreddamento del clima sociale, separare pensiero e azione, dare tempo alle aziende e ai sindacati istituzionali per fare azione di pompieraggio.
· deve essere indicata la durata e le modalità di svolgimento dell'astensione. Un ulteriore vincolo che pone un ulteriore problema. Nei fatti, il soggetto che indice uno sciopero deve essere formalmente costituito, sanzionabile, individuabile come responsabile dello sciopero. Non è escluso lo sciopero "spontaneo" ma i vincoli posti all'esercizio del diritto di sciopero ne vanificano sostanzialmente la possibilità. Un ulteriore esempio della burocratizzazione delle relazioni sociali che accompagna le privatizzazioni del settore pubblico e, in maniera apparentemente contraddittoria, la "ritirata" dello stato dalla gestione diretta della riproduzione sociale.
· devono essere garantite le prestazioni indispensabili destinate a garantire la tutela dei diritti protetti dalla legge (questo obbligo grava sia sui lavoratori che sui datori di lavoro pubblici e privati). Nei fatti queste prestazioni sono dilatate al punto che, per fare un esempio, negli ospedali i lavoratori comandati in servizio sono più numerosi di quelli che lavorano nei giorni non di sciopero. Un suggestivo effetto del taglio degli organici.
· L'individuazione delle prestazioni essenziali è demandata ad accordi tra datori e prestatori di lavoro e tali accordi devono anche prevedere intervalli minimi tra un'astensione e l'altra nello stesso settore, nonché procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione. Nei fatti, gli intervalli minimi, se si sommano ai periodi di franchigia, contribuiscono a rendere ineffettuale lo sciopero in particolare nel settore dei trasporti che è quello al quale il governo (sia l'attuale che i precedenti) presta la maggiore "attenzione". Particolarmente grave è la pretesa di porre intervalli minimi fra scioperi indetti da diverse organizzazioni, in questo modo un sindacato giallo può svolgere il ruolo di impedire, nei fatti, scioperi su contenuti un minimo chiari.
· Gli accordi sono valutati da una Commissione di garanzia composta da nove esperti nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei presidenti dei due rami del Parlamento, Camera e Senato. Se la Commissione di garanzia giudica inadeguato l'accordo o in mancanza di esso, sarà la stessa Commissione a disporre con propria delibera sulla regolamentazione dello sciopero. La Commissione ha inoltre ampio potere di controllo sul comportamento delle parti sociali e dispone del potere di segnalare all'autorità di governo la necessità di precettare i lavoratori o parte degli stessi, nonché ha un potere sanzionatorio delle parti sociali che abbiano violato le norme che regolamentano lo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La precettazione deve essere preceduta da un tentativo di conciliazione, fallito il quale viene emanata un'ordinanza (governativa, ministeriale o prefettizia) che limita in tutto o in parte l'astensione dal lavoro o la pospone o determina modalità per l'erogazione dei servizi minimi; la violazione dell'ordinanza di precettazione comporta sanzioni pecuniarie. La violazione delle delibere della Commissione di garanzia comporta sanzioni disciplinari per i lavoratori (escluso il licenziamento) e sanzioni pecuniarie per le organizzazioni sindacali o per i loro legali rappresentanti: tutti questi provvedimenti possono essere impugnati davanti al giudice del lavoro ma, nei fatti, tagliano le gambe ai sindacati di minor consistenza associativa e disponibilità economiche e intimoriscono i lavoratori che temono, con qualche ragione, un lungo percorso fra sanzioni ricorsi ecc..